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Categoria
Bandi esperiti
Codice
01/09 - C
Pubblicazione
27.07.2009
Scadenza
27.08.2009
Oggetto
C.I.G.: 0255305C56 - Progettazione esecutiva e realizzazione dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia.


Elenco documenti allegati


» FAQ relative alla gara

DOMANDA: per soddisfare i requisiti di capacità economica relativi alla progettazione è possibile considerare i servizi di VIa (opere stradali ordinarie) sommandoli a quelli di VIb (opere stradali con particolari difficoltà) ?
RISPOSTA: SI 

DOMANDA: “non è chiaro se il PdQ (Piano della Qualità) è, allo stesso tempo, anche relazione metodologica e, pertanto, deve essere contenuto in massimo 20 pagine, oppure se la relazione metodologica è un documento a se stante , e quindi il PdQ (Piano della Qualità) può eccedere il suddetto limite delle 20 pagine.”
RISPOSTA: Il PdQ (Piano della Qualità) corrisponde all’Elemento T1. In relazione al limite di venti pagine indicato nell’avvertenza a pagina 12 del Disciplinare di Gara, lo stesso si riferisce all’Elemento T1 (Proposta relativa al "Piano di Qualità di Commessa") nella sua globalità. 

DOMANDA: “Alla pagina 12 del disciplinare di gara “AVVERTENZA” il secondo capoverso indica “per lo sviluppo delle relazioni metodologiche di cui ai citati sub elementi dell’elemento T1, l’offerente può complessivamente disporre di n° 20 pagine ecc….: la relazione deve essere unica di 20 pagine, oppure per ogni sub elemento (T1.1, T1.2, T1.3) bisogna produrre una relazione di 20 pagine, quindi complessivamente 60 pagine ?
RISPOSTA: Con riferimento al limite di venti pagine indicato nell’avvertenza a pagina 12 del Disciplinare di Gara, lo stesso si riferisce all’Elemento T1 (Proposta relativa al "Piano di Qualità di Commessa") nella sua globalità. 

DOMANDA: “in relazione alla progettazione in variante delle opere strutturali, per le quali è previsto il rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni 2008, si richiede che il Committente si esprima, con cortese sollecitudine, visti i tempi ridottissimi della gara, sulla vita nominale Vn da prevedere per le opere e sulla relativa classe d’uso.”
RISPOSTA: il testo del Disciplinare di gara al punto "Subelemento T2.7" recita:
“l'adozione di corpi normativi diversi da quelli adottati in sede di Progetto Definitivo, e migliorativi rispetto a quelli, ancorchè non cogenti, come ad es. normativa in materia sismica, normativa tecnica 2008, normativa in materia di impiantistica, normativa in materia di sicurezza del lavoro, estensione delle garanzie minime di legge o capitolari, ecc."
Non risulta quindi prescrittivo l'utilizzo delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 per la giustificazione/rappresentazione di eventuali varianti che dovessero essere proposte dal Concorrente; l'adozione di tale corpo normativo viene pertanto lasciato - con i dettagli del caso - alla discrezione del Concorrente stesso, e rappresenta elemento di valutazione dell'offerta. 

DOMANDA: “E’ possibile avere i file dwg del progetto al fine di potere predisporre gli elaborati di offerta tecnica ?”:
RISPOSTA: NO. 

DOMANDA: “E’ possibile avere i computi metrici in formato editabile ?”:
RISPOSTA: NO. 

DOMANDA: “E’ possibile avere il progetto del Ponte sul fiume Isonzo ?”:
RISPOSTA: il progetto del ponte è disponibile in visione esclusivamente presso l’Area Sviluppo della S.p.A. AUTOVIE VENETE, Via del Lazzaretto Vecchio n° 26 – Trieste, previo appuntamento telefonando al numero 040/311801 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

DOMANDA: con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara, paragrafo 9 “Busta B – Offerta tecnica, Elemento T2, Subelemento T2.7, 3° capoverso.. “ferme restando le dimensioni dei calibri delle sezioni correnti”. In particolare richiede cosa viene inteso come “calibro” della sezione corrente.
RISPOSTA: si chiarisce che per "calibro" delle sezioni correnti si intende la dimensione e l'organizzazione della piattaforma stradale (ciglio o marciapiede+banchina+corsie+ spartitraffico ecc) nei diversi tratti, così come indicati dal progetto.
Il riferimento è sempre al vincolo di immutabilità delle caratteristiche geometriche della piattaforma rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo posto a base di gara. 

DOMANDA: “La scrivente Società d’Ingegneria partecipa alla gara in oggetto in qualità di “Progettista individuato” da parte di un’impresa di costruzione. In tale veste di “Progettista individuato” deve predisporre la scheda n. 5. Si chiede di chiarire se avendo 3 amministratori con poteri di rappresentanza tale scheda 5 possa essere sottoscritta da uno solo di detti amministratori o se gli altri due amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico della società debbano presentare la dichiarazione relativa ai soli punti 1 e 2 della scheda n. 2”;
RISPOSTA: E’ sufficiente che la scheda n. 5 sia sottoscritta da un solo legale rappresentante, munito dei relativi poteri, del Progettista stesso. Gli altri amministratori della società, nonché i direttori tecnici e procuratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno comunque rendere la dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 della scheda n. 2. 

DOMANDA: “La scheda n. 4 “Dichiarazione del concorrente”, nell’ipotesi di soggetto singolo, deve essere sottoscritta da “ciascuna” (quindi inteso come tutte) persona munita dei poteri di rappresentanza, come indicato in calce a detta scheda, o è sufficiente che la stessa venga sottoscritta da un solo rappresentante legale del concorrente singolo munito dei necessari poteri?”;
RISPOSTA: E’ sufficiente che la scheda sia sottoscritta da un solo Legale Rappresentante, munito dei relativi poteri. 

DOMANDA: “La scheda n. 5 “Progettista individuato o associato”, nell’ipotesi di raggruppamento, deve essere sottoscritta da tutte le persone munite di rappresentanza, per ciascun progettista del raggruppamento, o è sufficiente che la stessa venga sottoscritta da un solo rappresentante legale munito dei necessari poteri per ciascun progettista riunito, inserendo nella documentazione del progettista la scheda n. 2 “Requisiti di ordine generale del legale rappresentante e del direttore tecnico” (che sembrerebbe non richiesta per il progettista) sottoscritta da tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici di ciascun progettista riunito;
RISPOSTA: Nell’ipotesi di raggruppamento, in caso di Progettista individuato la scheda deve essere sottoscritta dal Progettista e dai legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento, muniti dei relativi poteri, per ogni Progettista individuato. In caso di Progettista associato, la scheda deve essere sottoscritta solo dal Progettista associato o suo legale rappresentante; egli sarà inoltre tenuto a sottoscrivere la scheda 1 bis (Associazioni temporanee d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile). 

DOMANDA: “ Negli elaborati grafici del casello di Villesse rileviamo una discrepanza relativa alle cabine di esazione fra gli elaborati architettonici, elettrici e meccanici. Negli elaborati architettonici sono infatti rappresentate solo cinque cabine con operatore ma, mentre gli impianti elettrici sono coerenti con questa rappresentazione (vedere le tavole I 03.0, I 03.17 e I 03.18), gli impianti meccanici prevedono la distribuzione dei fluidi e le unità di trattamento aria per dodici postazioni (vedere la tavola I 04.2). Si richiede pertanto di chiarire se gli impianti meccanici debbano essere ridimensionati prevedendo la distribuzione dei fluidi e le unità di trattamento aria solo per le cabine identificate nelle tavole elettriche come “con operatore” o se gli impianti elettrici debbano essere integrati prevedendo per tutte le cabine le dotazioni impiantistiche di quelle identificate come “con operatore” ”.
RISPOSTA: si precisa che non si rilevano discrepanze nella rappresentazione di progetto, che è da considerarsi corretta. 

DOMANDA: “A pag. 8 del disciplinare di gara sono richieste n. 3 buste interne, denominate “Busta A – Documentazione”, “Busta B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”; invece proseguendo nel disciplinare le buste interne richieste sono 4 (si aggiunge alle precedenti quella dei giustificativi), dobbiamo quindi inserirne 4? E con quali diciture all’esterno di ognuna? (In particolare per la busta C, a pag. 8 è “C – Offerta economica” invece a pag. 14 è “C – Offerta economica e riduzione dei tempi di esecuzione”)”;
RISPOSTA: Sì, nel plico vanno inserite quattro buste (la quarta è la busta “D – Giustificazioni”). Le diciture corrette sono le seguenti: “A – Documentazione”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica e riduzione dei tempi di esecuzione” e “D – Giustificazioni”. 

DOMANDA: “Riguardo la scheda 5 (progettista individuato) nelle note è richiesto che la stessa venga resa da ciascuna persona munita dei poteri di rappresentanza. Si tratta di un refuso di stampa? Oppure lo devono rendere tutti personalmente?”;
RISPOSTA: E’ sufficiente che la scheda n. 5 sia compilata sottoscritta da un legale rappresentante, munito dei relativi poteri, dell’impresa concorrente (oltre che dal Progettista stesso). In caso di Raggruppamento, la scheda deve essere compliata e sottoscritta da un legale rapresentante per ogni impresa costituente l’A.T.I. (oltre che dal Progettista stesso); si precisa che quanto esposto vale solo per l’ipotesi di Progettista individuato. In caso di Progettista associato, la scheda deve essere sottoscritta solo dal Progettista associato o suo legale rappresentante, il quale sarà inoltre tenuto a sottoscrivere la scheda 1 bis (Associazioni temporanee d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile).
 
DOMANDA: “ Il bando di gara dice testualmente: “ III.2.3) Capacità tecnica-Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la progettazione per ognuna delle classi e categorie di cui alla precedente tabella, dovranno associare un progettista qualificato di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., che dovrà soddisfare il requisito di avere svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per ognuna delle classi e categorie indicate nella tabella (?) servizi di progettazione relativi a lavori per un importo globale pari o superiore a 3 (tre) volte l’importo stimato dei lavori etc etc”. A pag. 6 del disciplinare di gara viene invece prescritto: “b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando… ... che dovrà risultare, di importo globale per ogni classe e categoria di almeno 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori da progettare, e cioè…etc etc”. Il disciplinare indica gli esatti importi corrispondenti alla citata prescrizione; quale è la corretta prescrizione? Occorre avere eseguito servizi di progettazione definitiva o esecutiva per almeno due o tre volte? ”.
RISPOSTA: La prescrizione corretta è quella indicata dal Disciplinare di gara, ergo l’importo globale per ogni classe e categoria deve essere almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori da progettare. 

DOMANDA: Con riferimento al bando pubblicato per l’appalto dei lavori in oggetto chiediamo se la cauzione provvisoria debba essere intestata ad Autovie Venete S.p.A. – Via Locchi 19 – Trieste oppure al Commissario Delegato per l’Emergenza – Via del Lazzaretto Vecchio 26 – Trieste;
RISPOSTA: La cauzione provvisoria deve essere intestata alla Stazione Appaltante (Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse – Gorizia). 

DOMANDA: “La scheda n. 5 relativa al progettista individuato o associato deve essere firmata da ogni legale rappresentante di ogni singola società eventualmente raggruppata e quindi nel ns. caso deve essere firmata dal Presidente, dall’A.D. e dai 3 procuratori e così anche per l’altra società d’ingegneria in R.T.P. con noi?”; RISPOSTA: No, è sufficiente che la scheda n. 5 sia sottoscritta da un legale rappresentante, munito dei relativi poteri, per ogni impresa costituente l’A.T.I. (oltre che dal Progettista stesso); si precisa che quanto esposto vale solo per l’ipotesi di Progettista individuato. In caso di Progettista associato, la scheda deve essere sottoscritta solo dal Progettista associato o suo legale rappresentante, il quale sarà inoltre tenuto a sottoscrivere la scheda 1 bis (Associazioni temporanee d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile). 

DOMANDA: “Il responsabile tra le diverse prestazioni specialistiche ed il coordinatore unico alla progettazione possono coincidere con la stessa figura professionale?”;
RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: “Il disciplinare di gara a pag. 8 chiede che il plico contenente l’offerta dovrà a sua volta contenere al proprio interno tre buste e rispettivamente “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”, “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” E “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” ma non precisa dove andrà inserita la “BUSTA D – GIUSTIFICAZIONI”;
RISPOSTA: La “BUSTA D - GIUSTIFICAZIONI” va inserita nel plico assieme alle altre tre buste. 

DOMANDA: “Nelle varie schede allegate al bando e disciplinare di gara, da utilizzare come facsimili per una corretta presentazione della documentazione d’offerta da parte del concorrente, non è riportato nelle dichiarazioni che deve rendere il concorrente che intende avvalersi di un progettista individuato, dove tale impegno va dichiarato. (SCHEDA 1 – SCHEDA 1 bis – SCHEDA 4);
RISPOSTA: La Scheda di riferimento è la n. 5, dove il progettista dichiara di essere individuato dall’impresa o dal raggruppamento di imprese. 

DOMANDA: “Nel caso il concorrente intende avvalersi di una costituenda ATI di progettisti, si chiede se tale impegno i progettisti dovranno riportarlo nella “SCHEDA 5” inserendo anche il nominativo di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione”;
RISPOSTA: La costituenda A.T.I. di progettisti deve compilare la Scheda 1 bis, inserendo anche il nominativo del professionista abilitato da 5 anni. 

DOMANDA: “In caso il concorrente intende presentarsi come costituenda ATI, i singoli componenti del costituendo raggruppamento devono necessariamente firmare congiuntamente la dichiarazione riportata nella “SCHEDA 1 bis e SCHEDA 4” o possono singolarmente dichiarare quanto previsto presentando ciascuno la propria dichiarazione”;
RISPOSTA: A scelta del concorrente, i singoli componenti della costituenda A.T.I. potranno firmare congiuntamente le suddette dichiarazioni oppure singolarmente dichiarare quanto previsto presentando ciascuno la propria dichiarazione. 

DOMANDA: In relazione al “Subelemento T1.1 – Fase della Progettazione” rientrante nella Busta “B – Offerta Tecnica”, pag. 11 del Disciplinare di Gara, si richiede se la pianificazione della progettazione espressa tramite un diagramma di Gantt deve riportare la durata di ciascuna singola attività e la durata complessiva prevista a base gara e quantificata in 120 giorni naturali e consecutivi, oppure deve fare riferimento ai tempi così come eventualmente ridotti dalla proposta dell’Offerente inserita nella busta “C – Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione”;
RISPOSTA: Poichè non è ammesso inserire nella busta B elementi "correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell'Offerente inserita nella busta Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione, pena l'esclusione dell'offerta", il Gantt della previsione delle attività deve essere espresso in termini adimensionali rispetto al tempo complessivo offerto (eventualmente in riduzione) da parte del Concorrente, ovvero ogni attività, inizio, fine ecc va riferita in termini percentuali alla durata complessiva del contratto. 

DOMANDA: Rif. punto III.2.3) del Bando di gara: “ I concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la progettazione per ognuna delle classi e catagorie di cui alla precedente tabella, dovranno associare un progettista qualificato di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i………..”. Nel caso di impresa di costruzioni in possesso di certificato SOA unicamente nella cat. “OG3” per classifica VIII illimitata (che subappalterà quindi le restanti categorie OG1-OG11-OG13-OS10-OS12-OS21-OS34 per il loro intero importo) ed in possesso inoltre della qualificazione per prestazione di Progettazione sino alla classifica VIII illimitata; si chiede se è possibile, anziché “associare” il soggetto progettista, semplicemente “indicarlo”;
RISPOSTA: Il concorrente deve attenersi a quanto esaurientemente specificato al punto 5.3 (Requisiti relativi alla progettazione) del Disciplinare di gara. 

DOMANDA: Rif. punto III.1.1) del Bando di gara: “ dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.P.R. 554/99, con l’impegno a rilasciare al Progettista, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio……..”. Poiché nei documenti da inserire nella Busta “A – Documentazione” di cui al Disciplinare di gara non vi è traccia di tale dichiarazione, si chiede conferma se tale impegno viene effettivamente richiesto e debba quindi far parte dei documenti da presentare da parte del progettista;
RISPOSTA: Come indicato dal bando di gara al punto III.1.1), tale dichiarazione dovrà essere presentata dall'aggiudicatario alla stipula del contratto. 

DOMANDA: Rif. punto 8) del Disciplinare di gara – Busta “A – Documentazione” – punto 3) Garanzia provvisoria: “………..fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385, a ciò debitamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per 360 giorni dal termine previsto per la presentazione dell’offerta……”. Si chiede conferma della validità richiesta di 360 giorni della Polizza provvisoria;
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara. 

DOMANDA: Rif. punto III.1.1) del Bando di Gara: “…..cauzione o fideiussione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura…….”. Alla luce del precedente quesito si chiede conferma circa la durata dell’impegno al rinnovo degli ulteriori 180 giorni richiesti;
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Bando di gara. 

DOMANDA: Rif. art. 32) del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali: si chiede conferma se la cauzione provvisoria debba essere intestata unicamente a “S.p.A. Autovie Venete”;
RISPOSTA: La cauzione deve essere intestata alla Stazione Appaltante (Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia). 

DOMANDA: Rif. punto 8) del Disciplinare di Gara – Busta “A – Documentazione” – punto 2) attestazione SOA: “……….il concorrente garantisce, sottoscrivendo sotto la propria responsabilità, tutte le dichiarazioni sopra indicate, rilasciate dal progettista individuato in merito al possesso dei requisiti in questione e la insussistenza a suo carico delle cause di esclusione ex artt. 51 e 52 D.P.R. 554/1999………”.
a) con il termine “tutte le dichiarazioni sopra indicate” che cosa si intende, dato che lo stesso concorrente “costruttore” non può certo garantire fatti o situazioni dei quali non può (e non deve per la privacy), assolutamente essere a conoscenza, vedasi a tal proposito l’art. 38 D. Lgs. 163/2006 – oppure cause di esclusione di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento;
b) con il termine “il concorrente garantisce” che cosa si intende, dato che lo stesso concorrente “costruttore” non può certo garantire fatti o situazioni dei quali non può (e non deve per la privacy), assolutamente essere a conoscenza, vedasi a tal proposito l’art. 38 D. Lgs. 163/2006 – oppure cause di esclusione di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento. Il concorrente “costruttore”, al limite, previa esibizione da parte del Progettista dei documenti probatori (Bilanci, Certificati relativi alle progettazioni svolte, libri matricola, etc.) può verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal Progettista stesso con i documenti a supporto.
RISPOSTA: a) sì; 
b) si intende che il concorrente garantisca il possesso dei requisiti del Progettista indicato sulla base dei documenti probatori in possesso del Progettista. 

DOMANDA: Con riferimento all’elemento “T2 – Proposta relativa al miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere progettate” ed in merito all’adozione di normative tecniche sopravvenute (“[…] in particolare potranno essere proposte varianti migliorative […] senza che ciò comporti variazione delle geometrie d’asse e dei calibri […] – pag. 12 e successive del Disciplinare di gara) si formula il seguente quesito: “evitando di introdurre variazioni dei sedimi oggetto di procedura espropriativa è possibile variare in alcuni settori le livellette stradali di progetto, in particolare al fine di riportare le piattaforme al rispetto della normativa D.M. 2001 e D.M. 2006 sul tracciamento delle strade e delle intersezioni?”;
RISPOSTA: A riscontro del predetto quesito relativo al subelemento T2.7 del punto 9) del Disciplinare di gara si evidenzia che: il paragrafo successivo all’elencazione dei subelementi, recita testualmente: “con le seguenti limitazioni ed indicazioni ulteriori:”…”potranno essere proposte varianti migliorative per le sovrastrutture della variante e delle intersezioni senza che ciò comporti variazione delle geometrie d’asse e dei calibri”. Si conferma che non possono essere introdotte in sede di offerta varianti all'assetto geometrico dei piani stradali, per altro conformi al D.M. 22.04.04, intendendosi per tali sia le geometrie planoaltimetriche di aste e svincoli in generale, sia i calibri (ovvero la composizione e dimensione) delle carreggiate. 

DOMANDA: Il disciplinare di gara della procedura di cui all’oggetto cita: “la relazione deve contenere unicamente elementi metodologici non correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell’Offerente inserita nella busta Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione, pena l’esclusione dell’offerta”. Poiché nella redazione del Piano di Qualità della Commessa (rif. Elemento T1 dell’offerta tecnica) viene esplicitamente richiesta l’emissione di un diagramma di Gantt e poiché la riduzione dei tempi include complessivamente la progettazione e l’esecuzione, appare evidente la contraddizione contenuta nel Disciplinare, che risulta peraltro essere possibile fonte di esclusione dell’offerente;
RISPOSTA: Poichè non è ammesso inserire nella busta B elementi "correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell'Offerente inserita nella busta Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione, pena l'esclusione dell'offerta", il Gantt della previsione delle attività deve essere espresso in termini adimensionali rispetto al tempo complessivo offerto (eventualmente in riduzione) da parte del Concorrente, ovvero ogni attività, inizio, fine ecc va riferita in termini percentuali alla durata complessiva del contratto. 

DOMANDA: Rif. SCHEDA 4 – “Dichiarazione del concorrente”: “ …di aver preso atto e di accettare che il termine posto a base di gara di giorni 730 naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori decorre dalla sottoscrizione del verbale di approvazione del progetto di cui al comma 5 dell’art. 140 del Regolamento…”. Ci risulta che il termine per l’esecuzione dei lavori a base di gara sia pari a giorni 1095. Chiediamo conferma al riguardo;
RISPOSTA: Il concorrente deve attenersi a quanto specificato al punto II.3) del Bando di gara: il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 1095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

DOMANDA: Rif. SCHEDA 7 – “Offerta economica progettazione”: “ Nel caso di impresa di costruzioni che indica (non associa) per l’espletamento della progettazione esecutiva un costituendo Raggruppamento di progettisti, chiediamo: a) se la Scheda di offerta debba essere firmata anche da tali progettisti “indicati”; b) in caso di risposta affermativa al punto a) se, oltre alla firma dei progettisti “indicati”, debba essere anche intestata agli stessi oltre che all’impresa di costruzioni; c) in caso di risposta affermativa al punto a) se, anche l’analisi giustificativa del ribasso sull’importo della progettazione debba essere firmata dai progettisti “indicati”
RISPOSTA: La Scheda “Offerta economica progettazione” non deve essere firmata dai progettisti “indicati”. 

DOMANDA: Si chiede se il requisito di cui al punto 5.3 lett. b) del disciplinare di gara è richiesto in misura pari almeno a 2 (due) volte o come riportato nel bando al punto III.2.3) pari ad almeno 3 (tre) volte;
RISPOSTA: La prescrizione corretta è quella indicata dal Disciplinare di gara, ergo l’importo globale per ogni classe e categoria deve essere almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori da progettare. 

DOMANDA: Si chiede se, oltre a quanto riportato nel bando al punto III.2.3), esiste la possibilità come indicato al punto 5.3 del disciplinare di poter non solo associare ma anche individuare un progettista qualificato di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti progettuali;
RISPOSTA: Sì, esiste la possibilità di individuare un progettista qualificato. 

DOMANDA: La scrivente impresa…, in seguito all’acquisto ed esame della documentazione posta a base d’appalto, con la presente, chiede a Codesta Spettabile Società il seguente chiarimento: con riferimento al subelemento T1.2 dell’offerta tecnica di cui a pagina 11 del disciplinare di gara ed in particolare al punto “Coordinamento per la sicureza in fase di realizzazione”, chiede conferma che per “coordinamento” non si intenda l’attività propria del coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, attività normalmente in capo ad un professionista incaricato e compensato dal committente, ma piuttosto l’attività organizzativa propria dell’impresa, con cui quest’ultima coordina l’operato e le interferenze tra i soggetti presenti in cantiere;
RISPOSTA: Si conferma quanto prospettato da codesta spett.le Impresa in merito all'interpretazione del testo.